(massima n. 1)
Non č fondata, in relazione all'art. 21 Cost. la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 414 ultimo comma c.p., perché nell'ordinamento attuale l'apologia punibile č solo quella manifestazione di pensiero, che per le sue modalitā integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.