(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 411 c.p., anche nella forma tentata, presuppone che l'azione volta alla distruzione attinga le spoglie di un soggetto che abbia subito la cessazione irreversibile di tutte le funzioni vitali, dovendo altrimenti tale condotta essere considerata tra quelle omicidiarie e non come autonomo reato nei confronti del cadavere della vittima.