(massima n. 1)
Una volta provata la realizzazione del reato di omicidio senza che il cadavere della vittima sia stato rinvenuto, la prova del concorrente reato di soppressione di cadavere č in re ipsa. (Nella circostanza, la Corte ha ribadito il principio che l'assenza del cadavere dell'ucciso non impedisce la formazione della prova del reato di omicidio né condiziona l'affermazione di responsabilitā dell'imputato).