(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 411 c.p., nelle ipotesi di soppressione e di sottrazione, si realizza, come quello meno grave di occultamento di cadavere punito dall'art. 412 dello stesso codice, con un nascondimento del cadavere, ma mentre in quest'ultima ipotesi il celamento č temporaneo e postula a priori la certezza del ritrovamento, nella prima il nascondimento č potenzialmente permanente, consistendo in una sottrazione definitiva alle altrui ricerche. Tale definitivitā, perō, va valutata non in senso assoluto ma relativo, sulla base, cioč, di attendibili presunzioni fondate su elementi obiettivi (luogo prescelto, modalitā adottate) con apprezzamento ex ante, a nulla rilevando, in proposito, che il cadavere venga ritrovato fortuitamente o a seguito di difficili ricerche: la durata del nascondimento, infatti, non costituisce elemento indefettibile di distinzione fra le ipotesi criminose considerate. (Nella specie, si č ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 411 c.p. nel caso di cadavere, assicurato ad una grossa pietra, e gettato in un canale profondo tre metri, confluente a breve distanza nel mare, e ritrovato dopo quattro giorni, a seguito di lunghe ricerche dei carabinieri).