(massima n. 1)
Ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertą di determinazione di eccezionale gravitą. (Nella fattispecie: percosse al debitore).