(massima n. 2)
In tema di procurata inosservanza di pena, nessuna efficacia scriminante può attribuirsi a rapporti di parentela o coniugio ovvero ad altri legami socialmente rilevanti, per cui l'adempimento di doveri di solidarietà umana non può escludere la punibilità, quando esso si traduca in attività di effettiva copertura del soggetto ricercato.