(massima n. 1)
In tema di procurata inosservanza di pena aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione esclusivamente dell'importanza rivestita all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioč si accerti la oggettiva funzionalitą della condotta all'agevolazione dell'attivitą posta in essere dall'organizzazione criminale.(Fattispecie in cui il ricorrente si č adoperato per favorire i contatti tra il ricercato e i suoi congiunti, attraverso la concreta predisposizione di autoveicoli idonei ad eludere le ricerche delle forze di polizia).