(massima n. 1)
In tema di procurata evasione di pena, ai fini dell'applicabilitā dell'aggravante della finalitā di agevolazione di associazione di tipo camorristico (art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. in L. n. 203 del 1991) č necessario che gli indizi raccolti, nella entitā richiesta dalla legge, siano capaci di dimostrare che non solo vi sia la consapevolezza da parte dell'indagato in ordine alla identitā e agli specifici connotati del boss camorristico favorito, ma anche che quest'ultimo nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacitā di continuare a dirigere l'associazione camorristica di riferimento.