(massima n. 1)
Il reato di procurata inosservanza di pena può assumere le forme più diverse, tuttavia è necessario, per l'integrazione della condotta tipica, che l'aiuto prestato al condannato sia idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo all'esecuzione della pena e si leghi funzionalmente all'intenzione dello stesso di sottrarsi all'esecuzione. (La Corte ha quindi precisato che il reato non è integrato dalla condotta di chi, pur a conoscenza della qualità di condannato di un soggetto e del suo proposito di sottrarsi all'esecuzione della pena, non svolga alcuna specifica attività di copertura della di lui latitanza, limitandosi ad una presenza nel luogo ove, immediatamente dopo, è trovato e tratto in arresto il condannato).