(massima n. 1)
La causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 384 c.p. in relazione ai singoli delitti contro la P.A. in esso considerati, postula, come condizione, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, uno stato di necessità, ossia una situazione che non sia determinata dal soggetto attivo, perché basata sul principio della inesigibilità di un comportamento diverso, come tale escludente la colpevolezza (a differenza dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. che ha natura di causa oggettiva di esclusione della antigiuridicità). Pertanto non può invocare tale esimente speciale — in quanto non agisce per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso — colui che compie un atto superfluo e non producente ai fini dell'autofavoreggiamento e tanto meno colui che, al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato di un determinato reato, falsamente accusa altri di averlo commesso, quando in virtù del principio etico-giuridico secondo cui nemo tenetur se detegere, gli era sufficiente avvalersi della facoltà di non rispondere.