(massima n. 1)
Non č possibile estendere l'applicabilitā della scriminante prevista dall'art. 384 c.p., limitata ai soli casi di necessitā di salvare sč medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertā e nell'onore, anche ai casi di nocumento all'incolumitā fisica, specificamente prevista dall'esimente dello stato di necessitā, per il rapporto di specialitā con i delitti contro l'attivitā giudiziaria che ne delimitano l'ambito alla certezza del verificarsi dell'evento di danno. (Fattispecie in materia di falsa testimonianza in cui č stata esclusa la scriminante per il caso del testimone che aveva rilevato di essersi trovato in concreto pericolo per la sua incolumitā).