(massima n. 1)
Il dettato normativo dell'art. 648 bis c.p. (che contiene la espressa previsione che, tra gli scopi che l'agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricomprendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati) induce ad escludere che l'elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico — presente nella prima e non anche nella seconda — giacché — almeno per una delle ipotesi previste dall'art. 648 bis c.p. — le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo della specialità stabilito dall'art. 15 c.p. imporrà l'applicazione dell'art. 648 bis c.p. anziché dell'art. 379 c.p., dovendosi riconoscere che, nella struttura di quella norma, sono presenti, oltreché tutti gli elementi propri dell'altra, anche l'elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose.