(massima n. 1)
Sussiste il concorso nel reato ogni qualvolta si pone in essere un'attività di cooperazione o di collaborazione che comporta appoggio e comunque agevola la commissione del reato. Tale attività di collaborazione e di appoggio, comunque prestata, non può confondersi con le ipotesi di favoreggiamento (reale o personale) le quali, per loro natura, sono successive alla consumazione del reato presupposto, il quale è perfetto in tutti i suoi elementi, nel momento in cui ha inizio l'attività diretta ad eludere le investigazioni, oppure ad assicurare il profitto del reato e comunque le attività indicate dagli artt. 378 e 379 c.p. (Fattispecie in tema di concorso nel delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti).