(massima n. 1)
Quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto, sottrae al controllo dell'autoritą la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontą dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autoritą.