(massima n. 1)
Nell'ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente per conto altrui ricorrono astrattamente le fattispecie del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (perché il reato non presuppone la finalitą di un profitto proprio dell'agente) e quella di favoreggiamento di cui all'art. 379 c.p. Deve tuttavia applicarsi la prima disposizione per il principio di specialitą, perché contenente un maggior numero di elementi specializzanti.