(massima n. 1)
Per la integrazione del delitto di favoreggiamento reale non č sempre necessario un comportamento attivo potendo l'aiuto concretarsi anche in un comportamento omissivo, oggettivamente o soggettivamente rivolto ad assicurare a taluno il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (Nella specie il colpevole non aveva impedito che il ladro depositasse i proventi di vari furti nel garage-officina da lui gestito).