(massima n. 1)
L'elemento oggettivo del reato di favoreggiamento reale č costituito da qualsiasi comportamento idoneo a far definitivamente conseguire al favorito il provento della sua precedente attivitā criminosa e tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo.