(massima n. 1)
Per integrare la condotta materiale del reato di favoreggiamento reale, previsto dall'art. 379 c.p., č sufficiente il semplice aiuto all'autore di un reato finalizzato da parte di costui al conseguimento dell'utilitā illecita, indipendentemente dal fatto che il favoreggiamento riesca effettivamente a conseguire il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che ricorresse l'ipotesi del reato di favoreggiamento reale, consumato e non tentato, nella condotta di un soggetto che aveva aiutato altra persona ad assicurarsi il parziale provento della vendita di refurtiva facendole accendere depositi vincolati a nome di un terzo ignaro, e cosė cercando di impedire l'assoggettamento delle somme a sequestro).