(massima n. 1)
Con la reticenza il teste, pur rifiutandosi di prestarsi all'esame, lo rende inutile in tutto o in parte e, tacendo, mentre potrebbe parlare, o affermando di nulla sapere, viene meno al dovere di riferire tutto quello di cui č a conoscenza intorno al processo. Il reato di cui all'art. 372 č reato di pericolo, per la cui sussistenza č sufficiente che i fatti su cui la reticenza si č esplicata, siano pertinenti alla causa, a nulla rilevando il reale grado d'influenza che la deposizione reticente avrebbe potuto o ha avuto, nel procedimento in cui fu resa. La configurabilitā del reato č esclusa soltanto quando il mendacio in quanto concretatosi su fatti o circostanze assolutamente estranei alla materia del contendere, non ha alcuna idoneitā all'alterazione del convincimento del giudice e, quindi, alcuna possibilitā di incidere sul normale funzionamento dell'attivitā giudiziaria.