(massima n. 1)
Nel procedimento per falsa testimonianza, gli atti di quello principale, sospeso, possono essere legittimamente acquisiti, purché essi siano già stati resi pubblici nel dibattimento del giudizio principale. Nell'ipotesi in cui sia mancato questo adempimento o degli atti stessi non sia stata data lettura effettiva o specificamente indicata l'utilizzabilità nel verbale del procedimento per falsa testimonianza, trova applicazione l'art. 475, n. 5, c.p.p. e la sentenza è pertanto nulla.