(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza o meno del delitto di falsa testimonianza, non rileva l'uso che il giudice del processo principale abbia fatto della deposizione o l'esito della sua utilizzazione nell'insieme delle prove di cui disponeva, essendo sufficiente che la dichiarazione fosse pertinente al giudizio e potesse, sia pure astrattamente, influire sulla decisione.