Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 6607del 13 giugno 1991
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della falsa testimonianza, commessa in un giudizio civile non č necessaria la decisivitą, ma č sufficiente la «pertinenza» delle circostanze falsamente affermate rispetto all'oggetto della controversia.