(massima n. 1)
Al fine dell'individuazione del limite tra il comportamento lecito del difensore e l'illecito penale di cui questi possa essere ritenuto responsabile, è necessario stabilire se l'attività svolta sia consistita in suggerimenti e tecniche dilatorie in concreto idonee a fuorviare il processo o a ritardarlo, comunque immuni da sanzioni di qualsiasi specie (penali o disciplinari), oppure se l'attività si rappresenti come coinvolgimento fattivo dell'autore in azioni svianti il corso del processo ed estranee al mandato difensivo. Ne consegue che il difensore può essere ritenuto concorrente nel delitto di favoreggiamento personale o in quello di falsa testimonianza se induce taluno a fornire false notizie a favore del suo raccomandato rispettivamente all'autorità di polizia o a quella giudiziaria. (Fattispecie in tema di assoluzione ex art. 115 c.p., di un difensore considerato responsabile non passibile per il delitto di concorso in falsa testimonianza per istigazione non accolta).