(massima n. 1)
Qualora un testimone revochi o modifichi nei dibattimenti la precedente deposizione accusatoria resa in istruttoria, e successivamente ritratti la deposizione dibattimentale falsamente prestata, a seguito di giudizio immediato per falsa testimonianza, le dichiarazioni istruttorie, implicitamente confermate per relationem con la ritrattazione, perdono il loro valore di testimonianza e, in quanto sostituite dall'atto di ritrattazione che ne prende il posto assumono nell'ambito del procedimento principale, il rilievo di dichiarazioni rese da imputato di reati commessi. Commette pertanto il reato di ingiuria e percosse e non quello di oltraggio violento colui che rechi offesa all'autore della ritrattazione, ingiuriandolo e percuotendolo.