(massima n. 1)
Non č invocabile l'esimente dello stato di necessitā nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso una falsa testimonianza in presenza di un pericolo non incombente, ma solo genericamente temuto, di un danno grave alla persona. (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano falsamente dichiarato di non avere ricevuto richieste estorsive, la S.C. ha ritenuto non rilevante la circostanza per cui gli stessi in precedenza - circa sei anni prima - erano rimasti vittime di atti intimidatori)