(massima n. 1)
Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, comma sesto, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale.