(massima n. 1)
Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietā tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell'attivitā giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilitā di una norma č subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).