(massima n. 1)
Nel delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attivitą giudiziaria, persona offesa č esclusivamente lo Stato-collettivitą in quanto il privato danneggiato della falsa perizia non č, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l'inammissibilitą dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 c.p.p. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all'art. 373 c.p.