(massima n. 1)
Non è configurabile il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371 bis, c.p., introdotto dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, nella condotta di chi renda false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, neanche se questa operi su delega del P.M., giacché, diversamente opinando, si opererebbe un'interpretazione di tipo analogico su norma penale.