(massima n. 1)
Nel corso delle indagini preliminari ovvero all'udienza preliminare, spetta soltanto al pubblico ministero, titolare esclusivo dell'esercizio dell'azione penale, la possibilità di modificare la qualificazione giuridica del fatto, entro i limiti stabiliti dall'art. 423 c.p.p. Per contro, il codice di procedura penale non conferisce al giudice per le indagini preliminari un autonomo potere correttivo, analogo a quello che l'art. 521 primo comma attribuisce con la sentenza al giudice del dibattimento. Al giudice delle indagini preliminari, infatti, sono consentite due vie alternative di decisione; il decreto che dispone il giudizio secondo l'enunciazione del fatto, delle circostanze e degli articoli di legge indicati dal P.M. (art. 429 c.p.p.) ovvero la sentenza di non luogo a procedere. Tale sistema comporta il rischio per il P.M., che ha erroneamente formulata l'imputazione, che il giudice emetta sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, anche nel caso in cui il fatto può integrare diversa ipotesi criminosa. Tuttavia, entro i limiti del ne bis in idem (art. 649 secondo comma c.p.p.), il P.M. può promuovere una nuova azione penale. (Nella fattispecie la Corte, affermando il principio sopra massimato, ha rigettato il ricorso del P.M., che censurava la sentenza di non luogo a procedere in ordine al delitto di cui all'art. 371 bis c.p. per false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal P.M., per avere il Gip omesso di qualificare il fatto come favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 c.p.).