(massima n. 1)
La fattispecie criminosa di cui all'art. 371 bis c.p. è stata introdotta dal legislatore allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione di sanzione penale nel caso in cui la falsità o la reticenza siano commesse dalla persona informata sui fatti in dichiarazioni rese al pubblico ministero. La norma è quindi del tutto analoga a quella dell'art. 372 c.p. che punisce la falsa testimonianza. Da ciò deriva che anche il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce una ipotesi delittuosa specifica rispetto al reato di favoreggiamento personale che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell'autorità, mentre l'art. 372 c.p. contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone. (Nel caso di specie la Corte Suprema ha ritenuto l'esattezza della decisione secondo la quale era stata riconosciuta la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l'impunità di terzi e che poi avevano rese false dichiarazioni al pubblico ministero, escludendo, conseguentemente, la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento).