(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, c.p.p., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, č norma eccezionale e non č conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.