(massima n. 1)
In tema di falso giuramento della parte, non č sostenibile dall'imputato la mancanza di dolo per essere stato indotto in errore dalla formula del giuramento, poiché, se egli riteneva che la formula presentava punti ambigui od oscuri o comunque non conteneva una circostanza rilevante, avrebbe potuto introdurre chiarimenti e precisazioni, non di ordine sostanziale, in modo da renderla pił chiara.