(massima n. 1)
Il delitto di falso giuramento (spergiuro) della parte tutela l'interesse concernente il normale funzionamento dell'attivitą giudiziaria, che viene leso allorché le dichiarazioni giurate concernenti il fatto principale o le circostanze essenziali siano false in tutto o in parte, essendosi determinato, a seguito del prestato giuramento, il contrasto tra il giurato e la realtą obiettiva. L'inalterabilitą della formula di rito non vale a giustificare il malizioso spergiuro, avendo il giurante il potere-dovere di apportare le aggiunte e le varianti a detta formula che ne costituiscono semplice chiarimento per il rispetto della veritą. (Fattispecie in tema di giuramento decisorio in procedimento civile).