(massima n. 1)
Nel giudizio di primo grado, l'inosservanza dell'obbligo della restituzione del fascicolo di parte, in precedenza ritirato, secondo la previsione dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., non comporta improcedibilitā dell'azione, ma implica soltanto che la decisione deve essere presa a prescindere dai documenti contenuti in detto fascicolo, in relazione all'implicita volontā dell'interessato di non avvalersene in quel grado del procedimento, salva restando la possibilitā di produrre i documenti medesimi nel giudizio d'appello.