(massima n. 1)
Per integrare il dolo del delitto di omissione di referto (art. 365 c.p.) occorre, oltre la coscienza e volontą di omettere o ritardare il referto, che il soggetto si renda conto che trattasi di fatti che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio, sicché il dolo medesimo non sussiste qualora erroneamente l'agente abbia la certezza dell'inesistenza di un delitto di quella specie.