(massima n. 1)
In tema di omissione di referto, il convincimento del medico che all'onere di referto abbiano gią adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo la causazione delle lesioni si configura come erronea rappresentazione di un elemento di fatto idoneo ad escludere il dolo del delitto, inteso come rappresentazione ed intenzione dell'evento di pericolo proprio della fattispecie legale di cui all'art. 365 c.p., cioč la mancata immediata informazione dell'autoritą giudiziaria.