(massima n. 1)
Per il sanitario sorge l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 c.p. quando egli abbia prestato la sua assistenza in casi che possano in concreto presentare i caratteri di delitto perseguibile di ufficio secondo la valutazione del sanitario medesimo. L'esclusione a posteriori di detta perseguibilitā in base all'accertamento definitivo delle conseguenze fisiche o psichiche derivate al soggetto passivo non ha riflessi penalistici sulla responsabilitā dell'omittente perché il reato di cui all'art. 365 c.p. č reato di pericolo.