(massima n. 1)
La disposizione specifica dell'art. 95 L. 22 dicembre 1975, n. 685, in ordine all'anonimato, confermato dal successivo art. 96, di cui può beneficiare colui che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti costituisce un particolare aspetto del dovere deontologico del sanitario del segreto professionale che ha trovato esplicita considerazione nel secondo comma dell'art. 365 c.p. Tale disposizione (infatti) stabilisce un'espressa deroga dell'obbligo del referto imposto dal primo comma quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.