(massima n. 1)
Il reato, principale, di omessa denunzia di reato si consuma nel momento in cui si verifica la omissione e l'abolitio criminis del reato subordinato (quello, cioè, che doveva essere denunziato; nella specie: contravvenzioni al codice stradale successivamente depenalizzate) costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilità del reato principale.