(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 356 c.p., (frode nelle pubbliche forniture), non č necessario un comportamento ingannatorio mediante l'uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell'esecuzione del contratto, ovvero nell'adempimento degli obblighi contrattualmente assunti. (Nella specie č stato ritenuto configurabile il reato nella consegna di aliud pro alio nella esecuzione di un contratto di somministrazione).