(massima n. 1)
La frode, costituente elemento caratteristico del reato di cui all'art. 356 c.p., non può consistere in un semplice inadempimento contrattuale, dovendosi invece ritenere necessario, per la sua sussistenza, un quid pluris, e cioè la malafede contrattuale, manifestata dalla presenza di espedienti maliziosi o di inganni da parte del fornitore, volti a far sì che l'esecuzione del contratto appaia, contrariamente al vero, come conforme agli obblighi assunti: condizione, questa, non ravvisabile allorché la mancata attuazione di quanto pattuito dipenda da una chiara, precisa e palese scelta, concordata o unilaterale che essa sia, mancando appunto, in tal caso, quella situazione di apparenza ingannatoria caratteristica della frode e dalla quale deriva la compromissione dell'interesse della pubblica amministrazione ad un leale soddisfacimento delle sue esigenze.