(massima n. 1)
In tema di appalti e forniture pubbliche, costituisce reato ai sensi dell'art. 356 c.p. la violazione del dovere civilistico di buona fede nella esecuzione delle obbligazioni e del contratto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui l'appaltatore ometta di informare la P.A. su circostanze sopravvenute in corso di esecuzione dell'opera che comportino una modifica della prestazione oggettivamente intollerabile. (Mass. redaz.).