(massima n. 1)
In tema di frode nelle pubbliche forniture, il semplice inadempimento del contratto non integra il reato di cui all'articolo 356 c.p., richiedendo la norma un quid pluris cioè la malafede contrattuale e, dunque, la presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (Fattispecie in cui si è ritenuto correttamente il reato de quo in una vicenda in cui erano stati consegnati a vari enti ospedalieri committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quella pattuita, sul rilievo che, essendosi verificata la consegna di aliud pro alio, la frode doveva apprezzarsi nell'aver taciuto la sostituzione dell'oggetto della fornitura — che, per di più, comportava per il fornitore il vantaggio di un prezzo minore — senza avvertire i committenti pubblici, che ben avrebbero potuto risolvere il contratto).