(massima n. 1)
In tema di reato di frode di pubbliche forniture, l'espressione «Commette frode», contenuta nell'art. 356 c.p., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame č quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualitą e quantitą, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale č stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilitą del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformitą rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformitą di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).