(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non č sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la consegna di "aliud pro alio" nelle forniture a numerosi comuni di apparecchi per la rilevazione automatica dell'infrazione al rosso semaforico, osservando che il mancato controllo della scheda preposta alla trasmissione del segnale alle telecamere di ripresa non fu dovuto a frode o ad errore, ma alla motivata convinzione dell'autoritā amministrativa che l'accertamento tecnico sugli apparecchi in questione dovesse riguardare il solo dispositivo, con esclusione dei relativi accessori).