(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralitą e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto in esame, con riferimento ad una esternalizzazione di servizi regionali a favore di una societą privata, in presenza di un singolo inadempimento costituito dall'essere stato un dipendente adibito ad una funzione diversa da quella pattuita).