(massima n. 2)
In tema di delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), non è automaticamente trasferibile sul piano del dolo la ricostruzione materiale di un'operazione oggettivamente ingannevole. Tuttavia, allorché, in simili casi, l'esecuzione del contratto sia opera di un imprenditore professionale, solo la riscoperta o l'allegazione di elementi ulteriori, che valgano a togliere significato indiziario all'oggettivo inadempimento, può indurre a valutare l'ipotesi del fatto colposo. Ciò in quanto le usuali regole di esperienza, che il giudice penale non può disconoscere, senza incorrere in un sostanziale rifiuto di giudizio, inducono a ritenere che, in presenza di adeguata preparazione professionale e normale diligenza esecutiva, l'esecuzione del contratto sia, nello stesso tempo, espressione della volontà e rappresentazione dell'evento da parte dell'imprenditore e dei suoi eventuali correi.