(massima n. 1)
Il delitto di frode nella pubbliche forniture č ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. La condotta materiale punibile, ai sensi dell'art. 356 c.p., consiste in una qualunque inesecuzione, imperfezione, inadempienza posta in essere dolosamente dal reo nella pubblica fornitura; il reato si consuma, per quanto riguarda la prestazione di opere, gią nel corso della loro esecuzione, bastando a concretarlo l'inadempimento doloso che, senza attingere alla gravitą della prestazione di aliud pro alio, attenga alla quantitą o alle qualitą anche non essenziali della prestazione dovuta.