(massima n. 1)
In caso di violazione di sigilli, punita dall'art. 349 c.p., risponde della stessa il titolare dell'impresa individuale di smaltimento dei rifiuti, al cui centro di raccolti i sigilli risultavano apposti, sulla base del principio del cui prodest, atteso che deve presumersi che la prosecuzione dell'attivitą non possa che essere riferita al titolare della stessa, in assenza della prova della estraneitą del medesimo alla attivitą illecita.